CCNL Metalmeccanici: necessaria una riapertura della trattativa

Lo stallo preoccupa imprese e lavoratori del settore

Dopo lo sciopero di 32 ore, a parere della Fim-Cisl, mancano ancora molti punti di incontro per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Difatti, a parere della stessa, il negoziato non è mai partito dopo la presentazione della piattaforma, prolungando una rottura che procede da oltre 6 mesi e portando le grandi e medie aziende a scrivere una lettera di sollecito a Federmeccanica. 

Tale piattaforma prevede un incremento salariale pari a 280,00 euro mensili, in considerazione sia della inflazione che di altri aspetti inerenti all’innovazione organizzativa e dei processi di trasformazione previsti dal Patto per la fabbrica. 

Invece, secondo Federmeccanica, gli aumenti dovrebbero essere erogati all’atto della consuntivazione dell’inflazione. Pertanto, non vengono definiti gli aumenti, e posticipati in base all’andamento dell’inflazione. 

A fronte di ciò, il 20 maggio sono state convocate unitariamente oltre 1500 delegati a Bologna per ribadire la propria posizione e per rilanciare le iniziative per il mese di giugno qualora la trattativa non dovesse riprendere.

CCNL Autostrade: previsto un percorso di riqualificazione del personale

Previsto un piano di formazione mirato per il personale del comparto Esazione

Lo scorso 13 maggio è stato sottoscritto da Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl il verbale di accordo sul progetto di riconversione professionale del personale esattoriale, come stabilito anche dall’Accordo del 5 dicembre 2024.

Viene, pertanto,attivato un piano di formazione mirato per il personale esattoriale, nell’ottica di supportare il processo di crescita e sviluppo professionale verso altri settori operativi aziendali.

Sulla base di ciò sono pubblicatidue differenti bandi per coinvolgere il personale esattoriale in un percorso formativo dedicato al fine di acquisire nuove competenze professionali propedeutiche a ricoprire le seguenti mansioni:

– U.O. Impianti – posizioni di “Addetto Intervento Qualificato di Tratta” e “Addetto Centro Monitoraggio Impianti” (liv. “B1”);

– U.O. Esercizio – posizione di “Operatore dell’Esercizio” (liv. “C”).

L’attribuzione del nuovo codice ATECO ai datori di lavoro già iscritti

Si procederà ad attribuirlo progressivamente a tutte le matricole che, al 1° aprile 2025, risultano già iscritte e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata” (INPS, messaggio 13 maggio 2025, n. 1471).

Dopo la recente circolare n. 71/2025 l’INPS torna sul tema dell’introduzione del nuovo codice ATECO 2025. Infatti, dal 1° aprile 2025, l’INPS ha iscritto i nuovi datori di lavoro utilizzando il codice relativo alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, come illustrato nella recente circolare n. 71/2025.

La registrazione del nuovo codice è avvenuta anche per chi ha indicato il precedente codice ATECO 2007, attraverso la conversione automatica del corrispondente codice ATECO 2025.

Ora l’INPS ha comunicato anche che procederà ad attribuire progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025 e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata”, alla data del 13 maggio 2025. Il messaggio in commento specifica le modifiche operative dell’operazione. Peraltro, l’attività in questione riguarda tutte le matricole che risultano attive negli archivi dell’Istituto.

Invece, per le matricole che si trovano nello stato “Sospesa”, il passaggio al nuovo codice ATECO 2025 avverrà al momento dell’eventuale riattivazione, secondo modalità particolari, anch’esse illustrate nel messaggio in argomento.

CIRL Edilizia Piccola Industria Confapi Lazio: definiti gli importi dell’EVR 2025



Definiti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati e operai


In data 6 maggio 2025 Aniem Confapi Lazio insieme a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Lazio hanno siglato un verbale di accordo per determinare gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025, in conformità con quanto disposto dal CIRL del 10 gennaio 2025. La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021.


 


Pertanto, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 la misura dell’EVR stabilita a livello regionale corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2023. L’emolumento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, compreso il Tfr. Di seguito gli importi dell’EVR sulla base della positività dei parametri. 


























 
Misura EVR regionale con parametri pari o positivi (4% dei minimi al 1° gennaio 2023) – Impiegati
7° livello – Quadri e 1^ categoria super 68,83
6° livello – 1^ categoria 61,95
5° livello – 2^ categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3^ categoria 44,74
2° livello – 4^ categoria 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego 34,41

























Misura EVR regionale con parametri pari o positivi (4% dei minimi al 1° gennaio 2023) – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

 

























Misura EVR regionale con 1 parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello regionale) – Impiegati
7° livello – Quadri e 1^ categoria super 44,74
6° livello – 1^ categoria 40,27
5° livello – 2^ categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3^ categoria 29,08
2° livello – 4^ categoria 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego 22,37

























Misura EVR regionale con 1 parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello regionale) – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

Bonus giovani: le istruzioni operative

Dal prossimo 16 maggio sarà disponibile online il modulo per la domanda (INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 90).

Dopo l’emanazione dell’apposito decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito con la circolare in commento le istruzioni operative per il Bonus giovani, l’incentivo introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024per favorire l’occupazione stabile dei giovani. La misura, rivolta a tutti i datori di lavoro privati, prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani: con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione; mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo.

Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore.

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, secondo le indicazioni incluse nella circolare in argomento.

CCNL Farmacie: le OO.SS. proclamano lo stato di agitazione

Per i Sindacati la proposta di aumento salariale avanzata da Federfarma è inadeguata

Le OO.SS. di settore hanno comunicato nei giorni scorsi l’interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle Farmacie Private a causa dell’indisponibilità di Federfarma ad accettare la proposta di adeguamento salariale proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Sono circa 60mila le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti interessati dal negoziato.

L’associazione datoriale si è orientata su un aumento economico salariale nel triennio di circa 120,00 euro. Per le OO.SS. l’incremento è da considerarsi inadeguato se rapportato alla loro richiesta, avanzata nel corso di precedenti incontri e basata sul calcolo del differenziale di inflazione registrata nel corso del periodo di vigenza del contratto in essere e dell’inflazione programmata per il prossimo triennio. 

Nel corso della riunione le Associazioni datoriali hanno rappresentato il maggiore impegno professionale della figura del farmacista, nonchè gli orari lavorativi sempre più gravosi. 

Per questi motivi le federazioni nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno deciso di avviare lo stato di mobilitazione secondo un quadro di iniziative a carattere nazionale e territoriale che verrà definito nel corso del coordinamento unitario già fissato per il prossimo 19 maggio. 

Bonus donne: le indicazioni operative

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’agevolazione contributiva (INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 91).

A seguito dell’emanazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 aprile 2025, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, introdotto dall’articolo 23 del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione).

Nella circolare in commento, inoltre, l’Istituto ha fornito anche le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi a tale agevolazione contributiva.

Il cosiddetto Bonus donne

In particolare, l’articolo 23 del Decreto Coesione ha stabilito un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e ha un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, al netto dei premi INAIL.

L’incentivo si applica all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica, oppure all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla regione di residenza. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

Gli adempimenti dei datori di lavoro

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025. Nel modulo devono essere indicati:

– dati identificativi dell’impresa;
– dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, inclusa la residenza;
– tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
– retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
– dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero in argomento, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto attuativo. L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Infine, nella circolare in commento sono incluse, tra l’altro, le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

CCNL Poste: Slc-Cgil e Uil-Poste scrivono a Poste Italiane

Le OO.SS. chiedono la salvaguardia dei diritti sindacali

Con un comunicato del 7 maggio 2025, Slc-Cgil e Uil-Poste hanno reso nota la lettera indirizzata a Poste Italiane per evidenziare, come si evince dal testo della missiva, la posizione dei rappresentanti del middle management che, a detta delle OO.SS., fanno proselitismo all’interno dell’azienda, facendo leva sul doppio ruolo che ricoprono, sia sindacale che aziendale.

 

Slc-Cgil e Uil-Poste denunciano l’impedimento a svolgere la propria attività sindacale e la situazione di lavoratrici e lavoratori discriminati per la propria appartenenza sindacale. La richiesta avanzate a Poste Italiane è che si intervenga con le strutture dirigenti di risorse umane affinché si ripristini, quanto prima, un clima di normalità e al rispetto dei principi costituzionali.  

CCNL Presidenza del Consiglio: resoconto della riunione in ARAN

Presentate le proposte in relazione all’articolato della parte normativa del testo

Il 6 maggio 2025, si è svolta la riunione in ARAN per il proseguimento della trattativa di rinnovo del CCNL 2019-2021.
In tale occasione, Fp-Cgil ha presentato la proposta di modifica del contratto sul piano normativo che verte su:

– un richiamo nel contratto all’indennità di vacanza contrattuale;

– definizione più dettagliata dei criteri per la mobilità all’interno della Presidenza;

– l’inserimento dei criteri per il riconoscimento del lavoro agile e da remoto tra le materie oggetto di confronto e, su questo, la formulazione di una proposta articolata in un apposito Titolo del CCNL;

– la modifica dell’istituto della reperibilità ed il riconoscimento al personale di prestito della differenza tra l’indennità corrisposta dall’amministrazione di provenienza e quella prevista per la PCM, per superare la disparità di trattamento tra persone che svolgono la medesima funzione nello stesso posto di lavoro.

CCNL Istruzione e ricerca: riunione all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Le OO.SS. hanno richiesto interventi sostanziali sulla parte normativa del contratto

Nei giorni scorsi si sono riuniti Aran e OO.SS. di settore per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”. L’Aran ha presentato alcune proposte di modifica della parte relativa alle relazioni sindacali e di integrazione della disciplina del lavoro a distanza. 

I Sindacati negli interventi hanno sottolineato l’esigenza di un cambiamento sostanziale del capitolo relativo alle relazioni sindacali al fine di potenziarne la funzione, sia per quanto riguarda la parte comune del comparto che nelle parti specifiche di settore (scuola, università, ricerca, AFAM). Alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL 2019/2021, ritengono preferibile precisare alcune clausole relative alle relazioni sindacali al fine di renderne maggiormente chiara l’applicazione, come ad esempio, in materia di informazione sull’utilizzo delle risorse o di contrattazione dei compensi. 

Rispetto al lavoro a distanza, pur apprezzando la proposta dell’Aran di estendere i giorni di attività resa in questa modalità dai lavoratori in particolare condizioni di salute o che assistano familiari con disabilità, è stata rappresentata la necessità che questo istituto sia reso maggiormente accessibile a tutto il personale.

In conclusione è stata ribadita la richiesta di erogazione al personale del Settore ricerca le risorse relative al CCNL 2019-2021 non ancora distribuite.